{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-64_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115856&nX40_KEY=4711097&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "168655cd753d71881201014c8312c1dd"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione del figlio: spese peritali (perizia sulle capacità genitoriali)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:26:18", "Checksum": "184569cba6768b698e0dd0eb99ed8405", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.64\nRegesto:\nProtezione del figlio: spese peritali (perizia sulle capacità genitoriali)\n\n\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).\n2. RE 2 e RE 1 lamentano una violazione dell’art. 29 Cost. fed. Ritengono anzitutto che la perizia non fosse necessaria, essendo presenti nell’incarto diversi referti che già illustravano chiaramente la situazione. A torto.\nNella misura in cui la perizia psichiatrica effettuata in luglio 2011 dal dr. med. C__________ interessa solamente la madre di PI 1, non anche il padre, essa non può essere considerata un documento sufficiente. Inoltre detta perizia è volta solo a stabilire la presenza di turbe psichiche nella madre, non anche a verificare la capacità del nucleo di occuparsi di PI 1. Per quanto attiene il rapporto di Casa __________ – sebbene anch’esso sia molto circostanziato – è riferito alla sola madre e non affronta il quesito a sapere se madre e padre fossero in grado di gestire l’autorità e la custodia parentale. Infine, per quanto attiene al certificato del dr. med. F__________, essendo stato prodotto dalle parti medesime non può essere preso in considerazione.\nLa censura secondo cui si poteva prescindere dall’effettuare una perizia sulle capacità genitoriali cade pertanto nel vuoto.\n3. RE 2 e RE 1 contestano inoltre di essere soccombenti all’esito della procedura. Sarebbe, a loro dire, pacifico che “le misure di sostegno in questione” non necessitavano di un preventivo accertamento peritale tanto oneroso.\nAl riguardo giova ricordare che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).\nOra, con la decisione 2 maggio 2012 la Commissione tutoria ha istituito in favore della famiglia RE 2 e RE 1 una rete di sostegno composta dall’Ufficio famiglie e minorenni, Pro Infirmis e Abad, coordinata dalla signora M__________ dell’Ufam. È evidente che questo provvedimento configura una misura ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC, anche se la Commissione tutoria ha omesso di fare esplicito riferimento a questa norma. Che questa misura sia più lieve di quanto si sarebbe potuto immaginare da principio, ancora non porta a concludere che RE 2 e RE 1 non siano soccombenti nella procedura di protezione del figlio.\n4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.\n5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 8 000.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\nIl presidente La vicecancelliera\ngiudice Franco Lardelli Catherine Hutter Gerosa\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}