{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-64_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115856&nX40_KEY=4921749&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "168655cd753d71881201014c8312c1dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione del figlio: spese peritali (perizia sulle capacità genitoriali)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:13", "Checksum": "34f6abfa06f156da3a19fa443089f4e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.64\nRegesto:\nProtezione del figlio: spese peritali (perizia sulle capacità genitoriali)\n\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 RE 2\n|\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________\nriguardo a un procedimento aperto a protezione del figlio PI 1 (2011) |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ngiudicando ora sul ricorso, recte, ora, reclamo del 28 settembre 2012 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 12 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, recte ora, Autorità regionale di protezione, riguardante le spese peritali;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto\nA. Dal matrimonio tra RE 2 e RE 1 è nato, il __________ 2011, il piccolo PI 1.\nIl 16 aprile 2011 il bambino ha dovuto essere trasportato d’urgenza al Kinderspital di __________ dove i medici hanno diagnosticato emorragie cerebrali dovute a scuotimenti. Ciò ha comportato l’apertura di un procedimento penale contro RE 2 e RE 1, atto a stabilire loro eventuali responsabilità a seguito delle ferite riportate dal bambino. Nel contesto del procedimento penale, è stata allestita un’articolata perizia psichiatrica su RE 2 (perizia 14 luglio 2011 del dr. med. C__________).\nB. Con decisione 29 aprile 2011, la Commissione tutoria di __________ ha privato provvisoriamente RE 2 e RE 1 della custodia su PI 1. Ha pure sospeso le loro relazioni personali con il bambino, collocando il minore dapprima in un istituto di riabilitazione nella Svizzera tedesca e poi all’Istituto Casa __________. Ha in seguito nominato un curatore educativo e affidato all’Ufficio famiglie e minorenni un mandato di verifica socio-ambientale nell’intento di accertare se tra i famigliari di PI 1 vi fosse idoneità ad avere in affidamento il minore (decisione 11 maggio 2011).\nC. Il riavvicinamento tra PI 1 e i suoi genitori è avvenuto in modo progressivo. In giugno questi ultimi hanno potuto rivederlo e, successivamente, RE 2 ha potuto soggiornare presso Casa __________ assieme al piccolo. Un ricorso dei genitori contro la conferma della privazione della custodia è stato respinto dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 30 agosto 2011. In data 1° settembre 2011, la Commissione tutoria ha per contro accolto la richiesta 29 agosto 2011 dei genitori, volta ad ottenere un diritto di visita del figlio, non vigilato e più esteso, da esercitare durante il fine settimana.\nD. Con istanza 28 ottobre 2011 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di essere reintegrati nella custodia e nell’autorità parentale di PI 1. In quest’ambito la Commissione tutoria ha chiesto ed ottenuto da Casa __________ un rapporto di osservazione sulla relazione mamma-bambino (rapporto del 25 novembre 2011), sulla base del quale, tuttavia, la Commissione tutoria ha ritenuto di non avere sufficienti elementi per pronunciarsi sul riaffidamento di PI 1 ai genitori. Questi ultimi, con osservazioni 1° dicembre 2011, hanno chiesto che parallelamente al mandato peritale fosse loro ripristinata la custodia; in subordine, si sono detti disposti a sottoporsi volontariamente ad una perizia se il perito si fosse pronunciato in tempi brevi sulla questione di un rientro a domicilio provvisionale durante le festività natalizie.\nE. Con decisione 2 dicembre 2011 la Commissione tutoria ha pertanto dato incarico allo Studio N__________, di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1, con richiesta di un rapporto intermedio entro il 20 dicembre 2011, ciò allo scopo di esprimersi sull’organizzazione delle vacanze natalizie. Ricevuto il rapporto intermedio, la Commissione tutoria ha esteso il diritto di visita, permettendo all’intera famiglia RE 1-RE 2 di trascorrere le festività natalizie insieme.\nF. La valutazione peritale dello Studio N__________ è giunta il 16 marzo 2012. Con decisione 20 marzo 2012 la Commissione tutoria ha trasmesso copia del referto alle parti, reintegrando i genitori nella custodia del figlio. Il 2 maggio 2012 la Commissione tutoria ha confermato la propria decisione di ripristino della custodia parentale su PI 1, istituendo nel contempo a favore della famiglia una rete di sostegno composta dall’Ufficio famiglie e minorenni, Pro Infirmis e ABAD.\nG. Il 12 settembre 2012 la Commissione tutoria regionale di __________ ha posto a carico di RE 2 e RE 1 la nota d’onorario dello studio N__________, di fr. 8'000.–.\nH. Con ricorso 28 settembre 2012 RE 2 e RE 1 sono insorti contro la messa a loro carico della perizia, sostenendo che l’autorità era in possesso di valutazioni sufficienti per soprassedere all’allestimento del referto peritale. Essi ritengono che le misure adottate a loro sostegno non necessitavano di un accertamento peritale tanto oneroso.\nI. Con osservazioni 6 novembre 2012 la Commissione tutoria di __________ ha dal canto suo chiesto la reiezione del gravame rilevando che le valutazioni del Dr. C__________, di Casa __________ e del dr. med. F__________ non si esprimevano sulle capacità genitoriali.\nJ. In data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.\nL. Con scritto 17 gennaio 2013 l’avv. PR 1, ha reso noto che il procedimento penale a carico di RE 2 e RE 1 sfocerà in un decreto d’abbandono e che i suoi clienti sono intenzionati a chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a dipendenza di tale procedimento.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile)."}