A questa soluzione si giunge pure considerando che, come prevede l’art. 21 vLtut, alla procedura davanti alle autorità tutorie si applica, per quanto non disciplinato nelle norme specifiche, la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm) la quale al suo articolo 15 a cpv. 3 fa esplicito riferimento alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. Ne consegue che all’avvocato nominato in qualità di curatore da un’autorità tutoria dovrebbe essere applicata la tariffa prevista dall'art. 4 cpv. 1 Rtar. 4.