–, con possibilità di aumento fino a fr. 250.– in casi particolari (art. 4 cpv. 2 Rtar). Infatti, sia nel caso dell’avvocato nominato dallo Stato, patrocinatore d’ufficio, sia nel caso di un avvocato nominato dalle autorità tutorie (ora autorità di protezione) in qualità di curatore, non è il mandante ad affidare l’incarico al mandatario in base ad una sua libera scelta, ma è appunto l’autorità ad imporre al pupillo, curatelato, una persona quale rappresentante per un determinato compito.