280.- viene applicata, nel citato regolamento, unicamente alle ripetibili, quindi all’adeguata indennità dovuta al patrocinatore di fiducia nominato dalla controparte. Nella misura in cui un avvocato è stato nominato dall’autorità tutoria – proprio in base alle sue conoscenze professionali specifiche – quale curatore di rappresentanza, “affinché rappresenti il pupillo nelle procedure aventi per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria della defunta moglie”, deve per analogia essere semmai applicata l’indennità prevista per il patrocinatore nominato d’ufficio, fissata all’art. 4 cpv. 1 Rtar, che prevede un’indennità sulla base di fr. 180.–, con possibilità di aumento fino a fr.