In particolare, l’art. 17 cpv. 1 vRtut, prevede che l’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. Per l’art. 18 vRTut, se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1). 3. L’avv. RE 1 sostiene che “la tariffa applicata nel relativo ramo di attività” di cui all'art. 18 cpv. 1 vRTut sia di fr.