{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-61_2013-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116412&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "671c914b40354e5f6f18d9f98aaadeb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.02.2013 9.2013.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela di rappresentanza; mercede. 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All'avvocato nominato come curatore per pratiche successorie va riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività; applicazione per analogia dell’indennità prevista per il patrocinio d'ufficio\n\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________, concernente una procedura a protezione del signor PI 1,;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ngiudicando\nora sul ricorso (ora: reclamo) del 21 settembre 2012 dell’avv. RE 1 contro la\ndecisione 11 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________,\n(ora: Autorità regionale di protezione), riguardante la nota d’onorario in\nqualità di curatore;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con decisione 23 dicembre 2011 la Commissione tutoria di __________ ha istituito a favore di PI 1, 1924, una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 vCC, nell’ambito delle pratiche successorie relative all’eredità della defunta moglie. A curatore è stato nominato l’avv. RE 1.\nB. Con scritto 2 agosto 2012 il curatore ha presentato il proprio rapporto di chiusura e la nota d’onorario.\nC. Con decisione 11 settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato\nla nota d’onorario del curatore, ponendola a carico del curatelato. L’autorità\ntutoria ha diminuito la nota d’onorario nel senso di riconoscere all’avvocato solo\nuna tariffa oraria di\nfr. 180.- anziché fr. 280.- come da lui esposto.\nD. Contro la decisione è insorto con ricorso 21 settembre 2012 l’avv. RE 1, con diverse argomentazioni che verranno affrontate in seguito.\nLa Commissione tutoria di __________ ha poi presentato osservazioni (9 ottobre 2012) a cui ha fatto seguito una replica spontanea da parte dell’avv. RE 1 (24 ottobre 2012).\nE. In data 1° gennaio 2013, il gravame di cui sopra (consid. D) è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\n2. Alla mercede del curatore tornano in questo caso applicabili gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut.\nIn particolare, l’art. 17 cpv. 1 vRtut, prevede che l’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. Per l’art. 18 vRTut, se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1).\n3. L’avv. RE 1 sostiene che “la tariffa applicata nel relativo ramo di attività” di cui all'art. 18 cpv. 1 vRTut sia di fr. 280.-, ciò con riferimento all'importo previsto dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (Rtar). Un importo di fr. 280.- sarebbe già stato inoltre, a suo dire, considerato adeguato da varie decisioni del Consiglio di moderazione (BOA 23/31, BOA 24/47, BOA 30/37, BOA 32/40). A torto.\nLa tariffa di fr. 280.- viene applicata, nel citato regolamento, unicamente alle ripetibili, quindi all’adeguata indennità dovuta al patrocinatore di fiducia nominato dalla controparte.\nNella misura in cui un avvocato è stato nominato dall’autorità tutoria – proprio in base alle sue conoscenze professionali specifiche – quale curatore di rappresentanza, “affinché rappresenti il pupillo nelle procedure aventi per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria della defunta moglie”, deve per analogia essere semmai applicata l’indennità prevista per il patrocinatore nominato d’ufficio, fissata all’art. 4 cpv. 1 Rtar, che prevede un’indennità sulla base di fr. 180.–, con possibilità di aumento fino a fr. 250.– in casi particolari (art. 4 cpv. 2 Rtar). Infatti, sia nel caso dell’avvocato nominato dallo Stato, patrocinatore d’ufficio, sia nel caso di un avvocato nominato dalle autorità tutorie (ora autorità di protezione) in qualità di curatore, non è il mandante ad affidare l’incarico al mandatario in base ad una sua libera scelta, ma è appunto l’autorità ad imporre al pupillo, curatelato, una persona quale rappresentante per un determinato compito.\nA questa soluzione si giunge pure considerando che, come prevede l’art. 21 vLtut, alla procedura davanti alle autorità tutorie si applica, per quanto non disciplinato nelle norme specifiche, la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm) la quale al suo articolo 15 a cpv. 3 fa esplicito riferimento alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.\nNe consegue che all’avvocato nominato in qualità di curatore da un’autorità tutoria dovrebbe essere applicata la tariffa prevista dall'art. 4 cpv. 1 Rtar.\n4. Nel\npresente caso si può tuttavia ragionevolmente asserire che la complessità del caso,\nil valore e l’estensione della pratica, così come la diligenza e la\nresponsabilità assunta dal legale (cfr. doc. C, doc. L del reclamante),\ngiustificavano – in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Rtar – l’assegnazione di\nuna tariffa oraria di\nfr. 230.–.\nVa\n"}