Inoltre, ha aggiunto l'autorità, il curatore “è responsabile per la gestione di tali fondi”. Rilevando che l'importo citato appartiene a RI 1, “soggetta alla curatela istituita il 6 marzo 2009”, l'autorità inferiore ha ritenuto “necessario” l'ordine impartito all'avv. RI 2 dalla Commissione tutoria, oltre che “opportuno dal profilo finanziario”. Infine l'ordine andava imposto proprio all'avv. RI 2, “poiché egli dispone materialmente del capitale depositato”. Con simili argomenti, una volta ancora, i reclamanti non si confrontano, limitandosi a formulare critiche non pertinenti. Il gravame, se esaminato, sarebbe verosimilmente stato giudicato irricevibile al riguardo. 7. L'avv. dott.