– depositato a titolo fiduciario sul conto terzi dell'avv. RI 2. Al riguardo, il gravame si rivela ora privo d'oggetto, l'avv. dott. RI 2 avendo trasferito il denaro su un conto intestato all'avv. PI 1, come imposto dall'autorità tutoria (sopra, consid. E). Non resta che decidere la sorte degli oneri processuali, vagliando il probabile esito dell'impugnazione (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). In concreto, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i beni della curatelata dovevano essere gestiti dal curatore, ciò che implica che entrino “nella sua sfera d'influenza”. Inoltre, ha aggiunto l'autorità, il curatore “è responsabile per la gestione di tali fondi”.