6 pag. 13). Per respingere la nomina dell'avv. RI 2, l'Autorità di vigilanza ha infine ricordato che il criterio dell'idoneità prevale sui desideri della persona interessata, sicché una persona terza avrebbe meglio tutelato gli interessi di RI 1 rispetto all'avv. RI 2, che si sarebbe, come detto, trovato in conflitto d'interessi. Con simili argomenti, una volta di più, gli appellanti non si confrontano. Il gravame è dunque, di nuovo, irricevibile. 6. RI 1 e l'avv. dott. RI 2 si dolgono infine dell'ordine di trasferimento impartito dalla Commissione tutoria regionale X inerente all'importo di fr. 1 442 000.– depositato a titolo fiduciario sul conto terzi dell'avv. RI 2.