RI 2 non avrebbe potuto avvicendare l'avv. PI 1. E ciò, perché il curatore desiderato si sarebbe trovato, in caso di nomina, in un palese conflitto d'interessi: da un lato siccome un “mandato gli è stato affidato dalla madre di RI 1” e dall'altro rappresentando la stessa RI 1. Si pensi poi – ha continuato l'Autorità di vigilanza – che l'interessata ha “espresso dubbi sullo scopo dell'interessamento materno, paventando che potesse essere di tipo finanziario” (decisione impugnata, consid. 6 pag. 13).