Con simile motivazione gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo il reclamo si dimostra irricevibile. Anzi, ancora nel memoriale, gli interessati ribadiscono che nell'attività di curatore svolta dall'avv. RI 2 “sussistono semplicissime differenze di natura contabile”, non suscettibili di “pregiudicare il desiderio della signora RI 1 di nominare il curatore di sua fiducia” (n. 8 pag. 8). Non giova pertanto soffermarsi oltre sul tema. L'autorità inferiore ha poi ricordato che, si tralasciasse anche il noto scritto del 25 giugno 2009, l'avv. dott. RI 2 non avrebbe potuto avvicendare l'avv. PI 1.