Ora, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto di mantenere agli atti la comunicazione del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, siccome l'avv. dott. RI 2 “nel ripercorrere i fatti, ammette implicitamente i propri ritardi”, sicché – a mente dell'autorità inferiore – “lo scritto del 25 giugno 2009 non ha affermato fatti inveritieri”. Con simile motivazione gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo il reclamo si dimostra irricevibile.