Gli appellanti si dolgono poi della mancata sostituzione dell'avv. PI 1 con l'avv. dott. RI 2. Per gli interessati, la nomina dell'avv. dott. RI 2 si giustifica poiché “i rapporti interni fra gli appellanti sono di lunga durata” e perché l'avv. RI 2 “si occupava” di “RI 1 già in precedenza”. Essi rilevano che la scelta della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza sulle tutele si è basata solo sul noto scritto del 25 giugno 2009, che riferisce di mere “illazioni infondate” sul legale. Ora, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto di mantenere agli atti la comunicazione del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, siccome l'avv. dott.