Inoltre la revoca sarebbe stata da ammettere sia perché la curatelata ha rinunciato alla misura sia per l'esistenza di “contingenze assolutamente superate”. Se non che, i reclamanti non spiegano quale sia l'interesse ad impugnare la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che ha decretato “priva d'oggetto” la richiesta di revoca, il curatore avv. PI 1 avendo rassegnato le proprie dimissioni. Né si capisce quale sia l'interesse a reiterare tale richiesta in questa sede. Il gravame va dunque dichiarato, su questo punto, irricevibile in difetto di un interesse concreto e attuale. 5. Gli appellanti si dolgono poi della mancata sostituzione dell'avv. PI 1 con l'avv. dott.