Se non che la decisione che ha nominato l'avv. PI 1 quale curatore della persona menzionata non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Gli argomenti degli opponenti non hanno di conseguenza alcuna portata pratica e sono pertanto irricevibili. 4. Per quanto riguarda la revoca della curatela, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 rilevano che “la dottrina consultata dagli appellanti depone per una revoca”. Inoltre la revoca sarebbe stata da ammettere sia perché la curatelata ha rinunciato alla misura sia per l'esistenza di “contingenze assolutamente superate”.