Infine, l'ordine imposto dall'autorità tutoria all'avv. dott. RI 2 di liberare il denaro depositato sul suo conto terzi era lecito e opportuno dal “profilo finanziario”. Onde la reiezione del ricorso e la scelta di dichiarare immediatamente esecutiva la decisione. 3. Nelle prime quattro pagine del memoriale, i reclamanti presentano elementi suscettibili – secondo loro – di confermare che la misura tutoria presa in favore di RI 1 non era necessaria. Se non che la decisione che ha nominato l'avv. PI 1 quale curatore della persona menzionata non è stata impugnata ed è passata in giudicato.