L'Autorità di vigilanza ha poi respinto le critiche relative a presunte irregolarità procedurali. Sia come sia – ha concluso l'autorità – la Commissione tutoria avrebbe potuto rifiutare la nomina dell'avv. RI 2 per una serie di altri motivi, a prescindere dallo scritto del 25 giugno 2009, in particolare per la “posizione critica” che quest'ultimo avrebbe – se del caso – rivestito, avendo ricevuto fra l'altro un “mandato” da Y__________ B__________. La legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 è stata ammessa, siccome “egli era candidato come curatore di RI 1”. Infine, l'ordine imposto dall'autorità tutoria all'avv. dott.