L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che per le dimissioni dell'avv. PI 1, la “richiesta di sostituzione (…) è diventata priva d'oggetto”. L'autorità ha poi ribadito che l'attività del curatore era esente da critiche, avendo egli sempre agito nell'interesse della curatelata. Inoltre – ha continuato l'Autorità di vigilanza – agli atti non figura alcuna richiesta, al momento dell'istituzione della curatela, intesa alla nomina di una persona particolare. Ciò premesso, l'autorità ha ritenuto che se non fosse divenuta priva d'oggetto la revoca del curatore non sarebbe stata accolta.