E. Contro la decisione citata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con un gravame del 27 maggio 2010 nel quale ribadiscono – previa restituzione dell'effetto sospensivo – le medesime richieste già proposte all'autorità inferiore. Con decreto del 22 giugno 2010 il Presidente della prima Camera civile ha respinto la richiesta intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo. Nel frattempo, con scritto del 17 giugno 2010, l'avv. dott. RI 2 ha comunicato alla Camera adita di non rappresentare più RI 1, sostituito dall'avv. PA 1 e di avere ordinato il trasferimento del denaro di RI 1 su un conto “gestito dal curatore dimissionario”.