RI 2 e l'annullamento della decisione impugnata, revocando pertanto la curatela assegnata all'avv. PI 1 e, in via subordinata, di nominare l'avv. dott. RI 2 a curatore amministrativo di RI 1. Il curatore amministrativo ha rassegnato le proprie dimissioni il 31 luglio 2009. Statuendo il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, dichiarando la propria decisione immediatamente esecutiva e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 800.– a carico dei ricorrenti in solido, tenuti a versare all'avv. PI 1, “in ragione di metà ciascuno”, complessivi fr. 400.– per ripetibili. E. Contro la decisione citata, RI 1 e l'avv. dott.