La Commissione tutoria regionale X ha in seguito chiesto informazioni inerenti all'avv. dott. RI 2 all'autorità tutoria regionale Y. Quest'ultima ha comunicato, il 25 giugno 2009, a quella richiedente di “non sostenere la candidatura dell'avv. RI 2 quale tutore/curatore”. Il parere negativo era dettato dal fatto che l'avvocato “in passato ha dato prova di attenersi poco o per nulla alle indicazioni fornitegli (…), per tacere del numero di solleciti per la presentazione di inventari, rapporti e/o rendiconti”.