{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-5_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115860&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5b943b1b1225d08d9ffc89a36307c82"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:15", "Checksum": "d8fe497b4f45a23f8d23941a18be893e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.5\nRegesto:\nCuratela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore\n\n\naffidato dalla madre di RI 1” e dall'altro rappresentando la stessa RI 1. Si pensi\npoi – ha continuato l'Autorità di vigilanza – che l'interessata ha “espresso\ndubbi sullo scopo dell'interessamento materno, paventando che potesse essere di\ntipo finanziario” (decisione impugnata, consid. 6 pag. 13). Per respingere la\nnomina dell'avv. RI 2, l'Autorità di vigilanza ha infine ricordato che il\ncriterio dell'idoneità prevale sui desideri della persona interessata, sicché\nuna persona terza\navrebbe meglio tutelato gli interessi di RI 1 rispetto all'avv. RI 2, che si\nsarebbe, come detto, trovato in conflitto d'interessi. Con simili argomenti,\nuna volta di più, gli appellanti non si confrontano. Il gravame è dunque, di\nnuovo, irricevibile.\n6. RI 1 e l'avv. dott. RI 2 si dolgono infine dell'ordine di trasferimento impartito dalla Commissione tutoria regionale X inerente all'importo di fr. 1 442 000.– depositato a titolo fiduciario sul conto terzi dell'avv. RI 2. Al riguardo, il gravame si rivela ora privo d'oggetto, l'avv. dott. RI 2 avendo trasferito il denaro su un conto intestato all'avv. PI 1, come imposto dall'autorità tutoria (sopra, consid. E). Non resta che decidere la sorte degli oneri processuali, vagliando il probabile esito dell'impugnazione (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii).\nIn concreto, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i beni della curatelata dovevano essere gestiti dal curatore, ciò che implica che entrino “nella sua sfera d'influenza”. Inoltre, ha aggiunto l'autorità, il curatore “è responsabile per la gestione di tali fondi”. Rilevando che l'importo citato appartiene a RI 1, “soggetta alla curatela istituita il 6 marzo 2009”, l'autorità inferiore ha ritenuto “necessario” l'ordine impartito all'avv. RI 2 dalla Commissione tutoria, oltre che “opportuno dal profilo finanziario”. Infine l'ordine andava imposto proprio all'avv. RI 2, “poiché egli dispone materialmente del capitale depositato”. Con simili argomenti, una volta ancora, i reclamanti non si confrontano, limitandosi a formulare critiche non pertinenti. Il gravame, se esaminato, sarebbe verosimilmente stato giudicato irricevibile al riguardo.\n7. L'avv. dott. RI 2 contesta la propria legittimazione passiva. Ma, come già nel resto del memoriale, egli non si confronta con l'argomentazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele in merito alla propria legittimazione passiva. Di modo che, una volta di più, il gravame risulta irricevibile.\n8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Non si pone problema di ripetibili, l'impugnazione non essendo stata notificata per osservazioni.\n9. Per quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in merito alla rimozione o alla sostituzione di un curatore, è dato ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF).\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia:\n1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è dichiarato irricevibile.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\ntassa di giustizia fr. 550.–\nspese fr. 50.–\nfr. 600.–\nsono posti a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n–; –;\n|\nComunicazione:\n|\n|\n–; –. |\nIl presidente La vicecancelliera\ngiudice Franco Lardelli Catherine Hutter Gerosa\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}