{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-5_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115860&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5b943b1b1225d08d9ffc89a36307c82"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:15", "Checksum": "d8fe497b4f45a23f8d23941a18be893e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.5\nRegesto:\nCuratela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore\n\n\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).\n2. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che per le dimissioni dell'avv. PI 1, la “richiesta di sostituzione (…) è diventata priva d'oggetto”. L'autorità ha poi ribadito che l'attività del curatore era esente da critiche, avendo egli sempre agito nell'interesse della curatelata. Inoltre – ha continuato l'Autorità di vigilanza – agli atti non figura alcuna richiesta, al momento dell'istituzione della curatela, intesa alla nomina di una persona particolare. Ciò premesso, l'autorità ha ritenuto che se non fosse divenuta priva d'oggetto la revoca del curatore non sarebbe stata accolta. Quanto al contestato scritto del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, l'Autorità di vigilanza ha rilevato che lo stesso avv. dott. RI 2 ammetteva i ritardi, sicché la lettera non andava espunta dall'incarto. L'Autorità di vigilanza ha poi respinto le critiche relative a presunte irregolarità procedurali. Sia come sia – ha concluso l'autorità – la Commissione tutoria avrebbe potuto rifiutare la nomina dell'avv. RI 2 per una serie di altri motivi, a prescindere dallo scritto del 25 giugno 2009, in particolare per la “posizione critica” che quest'ultimo avrebbe – se del caso – rivestito, avendo ricevuto fra l'altro un “mandato” da Y__________ B__________. La legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 è stata ammessa, siccome “egli era candidato come curatore di RI 1”. Infine, l'ordine imposto dall'autorità tutoria all'avv. dott. RI 2 di liberare il denaro depositato sul suo conto terzi era lecito e opportuno dal “profilo finanziario”. Onde la reiezione del ricorso e la scelta di dichiarare immediatamente esecutiva la decisione.\n3. Nelle prime quattro pagine del memoriale, i reclamanti presentano elementi suscettibili – secondo loro – di confermare che la misura tutoria presa in favore di RI 1 non era necessaria. Se non che la decisione che ha nominato l'avv. PI 1 quale curatore della persona menzionata non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Gli argomenti degli opponenti non hanno di conseguenza alcuna portata pratica e sono pertanto irricevibili.\n4. Per quanto riguarda la revoca della curatela, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 rilevano che “la dottrina consultata dagli appellanti depone per una revoca”. Inoltre la revoca sarebbe stata da ammettere sia perché la curatelata ha rinunciato alla misura sia per l'esistenza di “contingenze assolutamente superate”. Se non che, i reclamanti non spiegano quale sia l'interesse ad impugnare la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che ha decretato “priva d'oggetto” la richiesta di revoca, il curatore avv. PI 1 avendo rassegnato le proprie dimissioni. Né si capisce quale sia l'interesse a reiterare tale richiesta in questa sede. Il gravame va dunque dichiarato, su questo punto, irricevibile in difetto di un interesse concreto e attuale.\n5. Gli appellanti si dolgono poi della mancata sostituzione dell'avv. PI 1 con l'avv. dott. RI 2. Per gli interessati, la nomina dell'avv. dott. RI 2 si giustifica poiché “i rapporti interni fra gli appellanti sono di lunga durata” e perché l'avv. RI 2 “si occupava” di “RI 1 già in precedenza”. Essi rilevano che la scelta della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza sulle tutele si è basata solo sul noto scritto del 25 giugno 2009, che riferisce di mere “illazioni infondate” sul legale.\nOra, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto di mantenere agli atti la comunicazione del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, siccome l'avv. dott. RI 2 “nel ripercorrere i fatti, ammette implicitamente i propri ritardi”, sicché – a mente dell'autorità inferiore – “lo scritto del 25 giugno 2009 non ha affermato fatti inveritieri”. Con simile motivazione gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo il reclamo si dimostra irricevibile. Anzi, ancora nel memoriale, gli interessati ribadiscono che nell'attività di curatore svolta dall'avv. RI 2 “sussistono semplicissime differenze di natura contabile”, non suscettibili di “pregiudicare il desiderio della signora RI 1 di nominare il curatore di sua fiducia” (n. 8 pag. 8). Non giova pertanto soffermarsi oltre sul tema.\nL'autorità\ninferiore ha poi ricordato che, si tralasciasse anche il noto scritto del 25\ngiugno 2009, l'avv. dott. RI 2 non avrebbe potuto avvicendare l'avv. PI 1. E\nciò, perché il curatore desiderato si sarebbe trovato, in caso di nomina, in un\npalese conflitto d'interessi: da un lato siccome un “mandato gli è stato"}