{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-5_2013-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115860&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5b943b1b1225d08d9ffc89a36307c82"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:15", "Checksum": "d8fe497b4f45a23f8d23941a18be893e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.5\nRegesto:\nCuratela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore\n\nsedente per statuire nella causa n. 96.2009/R.69.2009 (revoca di curatela) dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone\n|\n|\nRI 1 RI 2\n|\n|\n|\n|\nall'allora |\n|\n|\n|\nCommissione tutoria regionale X__________\ne al curatore\nPI 1, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello, recte, ora, reclamo del 27 maggio 2010 presentato da RI 1 e dall’avv. dott. RI 2 contro la decisione emessa il 6 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto\nA. Il 19 dicembre 2008 Y__________ B__________ ha instato presso la Commissione regionale X per ottenere la tutela della figlia RI 1 (1965). Sentita il 21 gennaio 2009, quest'ultima ha detto, in merito a un'eventuale misura tutoria, di “volerci riflettere”. Il 9 febbraio 2009 Y__________ B__________ ha proposto all'autorità tutoria di nominare l'avv. dott. RI 2 quale tutore della figlia. Ciò perché egli “ha già rappresentato mia figlia RI 1 per quanto concerne il condominio di Via __________ 3”, essendo inoltre “a conoscenza della situazione della famiglia e di RI 1”. Con decisione del 6 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito in favore di RI 1 una curatela amministrativa, designando per tale compito l’avv. PI 1. Al curatore è stato, in particolare, assegnato il compito di “amministrare i beni ed i redditi della curatelata, nonché di occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali”. La decisione è passata in giudicato.\nB. Tenuto ad allestire l'inventario dei beni della curatelata, il curatore ha accertato che, fra l'altro, essa dispone di un ingente capitale (fr. 1 442 000.–), pertoccatole per eredità paterna, depositato presso il “conto terzi” del notaio avv. dott. RI 2. Quest'ultimo si occupa della gestione e degli investimenti, le “istruzioni d'investimento” giungendogli nondimeno da Y__________ B__________. Il curatore ha più volte richiesto all'avv. dott. RI 2 di ottenere il capitale della curatelata per poterlo amministrare. Il tutto invano, l'avv. dott. RI 2 opponendosi al trasferimento. La Commissione tutoria regionale ha così convocato il 26 maggio 2009 l'avv. dott. RI 2 e l'avv. PI 1 per un “colloquio chiarificatore”. All'incontro l'avv. dott. RI 2 ha consegnato due procure del 21 aprile 2009, dalle quali emerge, fra l'altro, che RI 1 l'ha nominato “curatore amministrativo in sostituzione dell'avv. PI 1”. L'avv. dott. RI 2 ha precisato che – secondo lui – la curatela non si giustificava più e, in ogni caso, poteva essere affidata a lui.\nC. La Commissione tutoria regionale X ha in seguito chiesto informazioni inerenti all'avv. dott. RI 2 all'autorità tutoria regionale Y. Quest'ultima ha comunicato, il 25 giugno 2009, a quella richiedente di “non sostenere la candidatura dell'avv. RI 2 quale tutore/curatore”. Il parere negativo era dettato dal fatto che l'avvocato “in passato ha dato prova di attenersi poco o per nulla alle indicazioni fornitegli (…), per tacere del numero di solleciti per la presentazione di inventari, rapporti e/o rendiconti”. Ciò posto, la Commissione tutoria regionale X con decisione del 14 luglio 2009 ha confermato la curatela amministrativa, ha respinto l'istanza di revoca della curatela, come pure la richiesta di sostituzione del curatore e ha ordinato all'avv. dott. RI 2 di consegnare entro 10 giorni al curatore ¿utti i fondi di RI 1, da lui posseduti”. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico della curatelata.\nD. Contro la risoluzione poc'anzi menzionata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti con un ricorso del 27 luglio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando, in via preliminare, che “la dichiarazione di cui al doc. C della Commissione tutoria regionale Y allegata alla decisione impugnata (…) sia stralciata dai ruoli” e che la stessa resti “priva di qualunque effetto e portata”, come pure di accertare la mancata legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 e l'annullamento della decisione impugnata, revocando pertanto la curatela assegnata all'avv. PI 1 e, in via subordinata, di nominare l'avv. dott. RI 2 a curatore amministrativo di RI 1. Il curatore amministrativo ha rassegnato le proprie dimissioni il 31 luglio 2009. Statuendo il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, dichiarando la propria decisione immediatamente esecutiva e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 800.– a carico dei ricorrenti in solido, tenuti a versare all'avv. PI 1, “in ragione di metà ciascuno”, complessivi fr. 400.– per ripetibili.\nE. Contro la decisione citata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con un gravame del 27 maggio 2010 nel quale ribadiscono – previa restituzione dell'effetto sospensivo – le medesime richieste già proposte all'autorità inferiore. Con decreto del 22 giugno 2010 il Presidente della prima Camera civile ha respinto la richiesta intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo. Nel frattempo, con scritto del 17 giugno 2010, l'avv. dott. RI 2 ha comunicato alla Camera adita di non rappresentare più RI 1, sostituito dall'avv. PA 1 e di avere ordinato il trasferimento del denaro di RI 1 su un conto “gestito dal curatore dimissionario”. Il gravame non ha fatto oggetto di intimazione.\nF. In data 1° gennaio 2013, l'appello, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.\nConsiderato\nin diritto"}