2 vCC è un diritto altamente personale, nella misura in cui non vengano fatti valere interessi pecuniari (cfr. STF 5A_658/2012 del 19 dicembre 2012, consid. 2.1; 5A_884/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 2.1; 5P.408/2003 del 22 dicembre 2003, 1.3.1; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3. ed. Berna 1995, n. 228a; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13 ed. Zurigo 2009, § 9 n. 43); che trattandosi di pretese altamente personali e non successibili, il decesso della parte attrice comporta l’impossibilità per gli eredi di continuare il procedimento in corso, lo stesso dovendo essere dichiarato privo di oggetto (cfr.