che il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione; che i ricorsi (recte, reclami) sono dunque stati trasmessi alla Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), competente – nella composizione di un giudice unico – quale autorità giudiziaria di reclamo contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.