che contestualmente alla domanda d’interdizione, l’autorità tutoria ha provvisoriamente privato la signora RE 1 dell’esercizio dei diritti civili ex art. 386 CC, nominando quale rappresentante l’avv. CO 2; che l’Autorità di vigilanza, con decisione 9 agosto 2012 (confermata poi da questa Camera) ha stralciato dai ruoli la procedura di interdizione nei suoi confronti, siccome nel frattempo la signora RE 1 aveva lasciato il territorio svizzero per stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti;