1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 50.– b) spese fr. 50.– fr. 100.– sono posti a carico di RE 1, che rifonderà fr. 100.– a CO 2 a titolo di ripetibili.