2.3.1, 5A_498/2012); che la reclamante non ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitata a lamentare la violazione del diritto di essere sentita e la disparità di trattamento; che, ritenuta la mancanza della premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicchè appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante in merito alla correttezza della decisione impugnata;