Schtz/Auer/Marti, art. 449a CC N 17); che il legislatore cantonale ha previsto – per quanto non già regolato dagli art. 450 ss CC – l'applicazione sussidiaria delle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]; che, conformemente all'art. 44 LPamm le decisioni incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile”, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid.