1 e 440 cpv. 3 CC); che la decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di protezione sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura – avviata dal padre con istanza 20 giugno 2012 – tendente alla modifica e all'ampliamento dei diritti di visita con il figlio; che, in merito alle condizioni di impugnabilità di una siffatta decisione, la dottrina rinvia al diritto procedurale cantonale e, in assenza di norme specifiche del diritto cantonale, alle condizioni previste dall'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, applicabile par analogia a norma dell'art. 450f CC (CommFam Protection de l'adulte/Steck/art. 449b CC N 16, con rinvio a art. 449a CC N. 33;