{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-54_2013-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115791&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "71ab3df9b9afbf9555df43a4ca5a2986"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.03.2013 9.2013.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione incidentale ordinatoria sulla consultazione degli atti (accesso integrale ad una perizia) nell'ambito della procedura tendente alla modifica dei diritti di visita con il figlio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:22", "Checksum": "3ee760aaf13a17ff643b5c12aa08bfa2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.03.2013 9.2013.54\nRegesto:\nDecisione incidentale ordinatoria sulla consultazione degli atti (accesso integrale ad una perizia) nell'ambito della procedura tendente alla modifica dei diritti di visita con il figlio\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nLeoni Romelli |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 , |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di visita di CO 2 (padre) con il piccolo PI 1 (figlio) |\ngiudicando ora sul ricorso (ora reclamo) del 9 agosto 2013 contro la decisione 2/6 agosto 2012 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ (ora Autorità regionale di protezione), con la quale quest'ultima ha negato a RE 1 l'accesso alla perizia integrale 12 gennaio 2012 allestita dal Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto\nche PI 1 è nato il __________ 2011 dalla relazione tra RE 1 e CO 2; i genitori non sono coniugati e non convivono e il minore è affidato alle cure della madre a norma dell’art. 298 cpv. 1 CC;\nche già nel corso del mese di maggio 2011 la madre ha fatto appello alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), segnalando l'esistenza di problemi con il padre del bambino (lettera del 30 maggio 2011 RE 1 /CTR);\nche, con decisione del 18 ottobre 2011, la Commissione tutoria ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) di esperire una valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2 ed esprimersi sulle modalità più opportune per l’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio; con l'accordo dell'Autorità tutoria, il mandato è poi stato esteso alla valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 (scritti 15.11.11 e 6.12.11 SMP/CTR).\nche nella medesima decisione la Commissione tutoria ha stabilito un diritto di visita provvisorio settimanale, della durata di un’ora, in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________;\nche contro l’assetto provvisorio dei diritti di visita il 27 ottobre 2012RE 1 ha interposto ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza);\nche in data 12 gennaio 2012 il SMP __________ ha trasmesso alla Commissione tutoria il proprio rapporto di valutazione;\nche le conclusioni del referto peritale e le relative proposte per la regolamentazione dei diritti di visita sono state discusse dalla Commissione tutoria con RE 1 e CO 2 all'udienza del 16 febbraio 2012, senza che l'intero referto fosse consegnato alla mamma;\nche, con decisione 27 marzo 2012, la Commissione tutoria – con riferimento, tra l'altro, alle conclusioni del referto, ha nominato C__________ F__________ quale curatore educativo a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, specificandone i compiti; ha inoltre confermato il diritto di visita di un’ora settimanale tra padre e figlio, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto di Incontro;\nche, con scritto 10 aprile 2012, l’avv. PR 1 ha comunicato alla Commissione tutoria di aver assunto il patrocinio di RE 1 e ha chiesto copia della perizia del 12 gennaio 2012 con riferimento all’art. 28 RTC (recte: 28 LTut) nella “prospettiva di valutare il buon fondamento e la condivisibilità della decisione” del 27 marzo 2012;\nche, in data 17 aprile 2012, la Commissione tutoria ha trasmesso a RE 1 copia delle conclusioni e del capitolo “riguardante la sua cliente” del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del SMP, precisando che il resto del referto – non trasmesso – concerneva l’anamnesi e le considerazioni di carattere medico di pertinenza di CO 2, sulle quali quest'ultimo aveva “chiesto il dovuto riserbo trattandosi di informazioni strettamente personali e sensibili”;\nche con decisione 18 giugno 2012 l'Autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso 27 ottobre 2011 di RE 1 essendo lo stesso divenuto “privo d'oggetto” con la regolamentazione dei diritti di visita messa in atto con la decisione 27 marzo 2012 della Commissione tutoria, non contestata;\nche, con istanza 20 giugno 2012, CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria una modifica e un ampliamento dei diritti di visita con il figlio PI 1;\nche, in data 20 luglio 2012, la Commissione tutoria ha, di conseguenza, citato la mamma e il papà di PI 1 per l'udienza del 9 agosto 2012;\nche, in data 27 luglio 2012, RE 1, per il tramite del patrocinatore, ha rivolto alla Commissione tutoria una nuova richiesta di accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del SMP, ciò in vista dell'udienza aggiornata per il 9 agosto 2012 avente per oggetto la modifica e l'ampliamento dei diritti di visita chiesti da CO 2 (cfr. ricorso 9 agosto 2012, pag. 4 in alto);\nche con decisione 2/6 agosto 2012 la Commissione tutoria ha nuovamente negato l’accesso all'intera perizia 12 gennaio 2012 del SMP, ribadendo la richiesta di riserbo espressa da CO 2 sulle questioni legate alla sua salute e dichiarando di aver evaso la summenzionata domanda a norma dell’art. 20 cpv. 4 LPamm con la comunicazione del contenuto essenziale del referto;\nche contro detta decisione RE 1 è insorta con ricorso 9 agosto 2012 all'Autorità di vigilanza invocando la violazione del diritto di essere sentita relativamente all’accesso parziale al referto del 12 gennaio 2012 (art. 20 LPamm e art. 29 cpv. 2 Cost.); ha inoltre invocato la disparità di trattamento rispetto al padre di PI 1, senza che tali violazioni fossero giustificate dalla tutela di più importanti o prevalenti interessi del padre;\nche, con osservazioni 20 settembre 2012, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame, mentre la Commissione tutoria, con osservazioni 28 agosto 2012, si è rimessa al giudizio dell'autorità giudicante;"}