Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________ (ris. N. 194) è così riformata: 1. La richiesta formulata il 17 aprile 2012 dall’avv. PR 1 di ammissione all'assistenza giudiziaria di RI 1 è accolta. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è accolta. 3. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. 4. Notificazione: | | - | Comunicazione: