Gli oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero a carico della Commissione tutoria (art. 28 LPamm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi. 10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federele (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.