In virtù di quanto precede il ricorso deve essere accolto. RI 1 va pertanto ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la decisione 25 maggio 2012 dell’allora Commissione tutoria va riformata di conseguenza. 8. Quanto espresso sopra (consid. 5 e 6) – ritenute per altro adempiute le condizioni fissate dall'art. 117 CPC – giustifica l'accoglimento anche dell'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria per il procedimento in oggetto. 9. Gli oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero a carico della Commissione tutoria (art. 28 LPamm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi.