Il ricorso è stato respinto con decisione 11 novembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele. O. In data 1° gennaio 2013, il ricorso 6 giugno 2012 – in materia di assistenza giudiziaria – di cui si è detto (sopra, consid. L) è stato trasmesso per competenza a questo giudice. Considerato in diritto 1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).