Ha nuovamente sottolineato che con scritto 28 dicembre 2011 aveva indicato ad RI 1 la necessità di inoltrare un’istanza alla Pretura, considerato il mancato perfezionamento di un contratto di mantenimento fra le parti e la mancata intesa sull’esercizio dei diritti di visita. Ha inoltre asserito che la madre di PI 1 aveva depositato un’istanza di conciliazione per la fissazione del contributo di mantenimento in data 16 aprile 2011 davanti alla Pretura, che implicava un pronunciamento sulle modalità dell’esercizio del diritto di visita da parte dello stesso giudice civile.