Innanzitutto il ricorrente, mediante la produzione del certificato municipale – in cui si attestano la mancanza di reddito e di sostanza e di un’attività lucrativa, – ribadisce la sua incapacità a far fronte ai costi della procedura. Secondariamente sostiene la fondatezza della richiesta di merito, ovvero il diritto alle relazioni personali con il figlio e quindi il fumus boni iuris. Sottolinea inoltre la necessità di rivolgersi ad un legale, soprattutto dopo le indicazioni erronee fornite dalla stessa Commissione tutoria nello scritto del 28 dicembre 2011, che dichiaravano implicitamente la propria incompetenza rinviando alla procedura davanti alla Pretura.