La Commissione tutoria ha pertanto ritenuto il richiedente in grado di procedere con atti propri, rilevando inoltre che dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di __________ era pendente un’istanza di conciliazione. L. Contro la decisione appena citata, RI 1 è insorta all’Autorità di vigilanza sulle tutele con ricorso 6 giugno 2012, sostenendo l’esistenza dei presupposti per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Innanzitutto il ricorrente, mediante la produzione del certificato municipale – in cui si attestano la mancanza di reddito e di sostanza e di un’attività lucrativa, – ribadisce la sua incapacità a far fronte ai costi della procedura.