I. Con decisione 25 maggio 2012, la Commissione tutoria ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 17 aprile 2012, a motivo dell’inutilità dell’intervento di un legale nella fattispecie, trattandosi – a suo dire – di una situazione giuridica per nulla complessa. La Commissione tutoria ha pertanto ritenuto il richiedente in grado di procedere con atti propri, rilevando inoltre che dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di __________ era pendente un’istanza di conciliazione.