Il 17 aprile 2012 RI 1 ha anche istato nuovamente per essere ammesso all’assistenza giudiziaria, allegando, tra gli altri documenti, un nuovo certificato municipale datato 14 febbraio 2012 da cui risulta il suo stato di indigenza. L'istanza ha evidenziato la competenza dell’autorità tutoria del domicilio del figlio ai sensi dell’art. 275 cpv. 1 CC per quanto concerne la regolamentazione delle relazioni personali ed ha rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione tutoria il 28 dicembre 2011, RI 1 era impossibilitato – in quanto non legittimato – a rivolgersi alla Pretura per tutelare le relazioni personali con il figlio