Con decisione 1° febbraio 2012, la Commissione tutoria ha respinto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio inoltrata il 5 dicembre 2011 da RI 1, ritenendo non necessaria l’assistenza di un legale nella fattispecie. F. In data 10 aprile 2102, RI 1 ha inoltrato alla Commissione tutoria, per il tramite della nuova patrocinatrice, PR 1, una nuova richiesta – già in via superprovvisionale – di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio. G. Il 17 aprile 2012 RI 1 ha anche istato nuovamente per essere ammesso all’assistenza giudiziaria, allegando, tra gli altri documenti, un nuovo certificato municipale datato 14 febbraio 2012 da cui risulta il suo stato di indigenza.