{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-53_2013-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115792&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8017c9d573f828c3e752cdbf1fc82e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2013 9.2013.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:23", "Checksum": "19ceb75178ec8df21912604b1c8ac478", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2013 9.2013.53\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame\n\n\nÈ palese che, nel procedimento in oggetto, gli interessi del ricorrente sono toccati in modo importante. Ciò nella misura in cui sono in gioco le relazioni personali con il figlio, per lungo tempo interrotte. Quanto alla complessità della causa, l’ambito in cui ci si muove è retto dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio. Tuttavia, nel caso in esame, è determinante il modo in cui la Commissione tutoria ha gestito l’incarto, sostenendo erroneamente un’attrazione di competenza del giudice civile in materia di relazioni personali tra genitori non coniugati a fronte di una procedura in materia di contributi alimentari già pendente in quella sede (RtiD No.21c/II 2007, consid. 5) complicando la comprensione della procedura per il terzo profano. Rilevanti sono inoltre i tempi di azione dell’autorità tutoria che ha statuito sulle relazioni personali tra RI 1 e PI 1 dopo essere stata sollecitata in più occasioni da parte del padre, tollerando per mesi l’impedimento dei contatti con il figlio senza fondati motivi. L’intervento di un patrocinatore si è dimostrato indispensabile per sbrogliare l’impasse giuridica e per tutelare i diritti di RI 1. D’altra parte va aggiunto che la giurisprudenza si è già chinata su questa problematica sostenendo che il fatto che la procedura sia retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita) ancora non significa che il patrocinio di un avvocato divenga – eo ipso – inutile, visto l’obbligo delle parti di collaborare con il giudice (assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale (CPC Comm, Francesco Trezzini, art. 118, pag. 474 e rinvii).\nL’ultimo elemento da tenere in considerazione, ma non per questo di minore importanza, è la violazione del principio di uguaglianza che genererebbe il patrocinio legale di una sola parte nei confronti dell’altra, essendo assodato che sin dall’inizio della causa V__________ B__________ – madre del piccolo PI 1 – è stata assistita da un legale.\nTutti questi elementi giustificano e confermano la necessità di tutelare i diritti di RI 1 con garanzia dell’assistenza giudiziaria, con patrocinio di un avvocato e gratuito patrocinio.\n7. In virtù di quanto precede il ricorso deve essere accolto. RI 1 va pertanto ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la decisione 25 maggio 2012 dell’allora Commissione tutoria va riformata di conseguenza.\n8. Quanto espresso sopra (consid. 5 e 6) – ritenute per altro adempiute le condizioni fissate dall'art. 117 CPC – giustifica l'accoglimento anche dell'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria per il procedimento in oggetto.\n9. Gli oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero a carico della Commissione tutoria (art. 28 LPamm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi.\n10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federele (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto.\nDi conseguenza, la decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________ (ris. N. 194) è così riformata:\n1. La richiesta formulata il 17 aprile 2012 dall’avv. PR 1 di ammissione all'assistenza giudiziaria di RI 1 è accolta.\n2. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è accolta.\n3. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.\n4. Notificazione:\n|\n|\n-\n|\nComunicazione:\n|\n|\n- |\nIl presidente La vicecancelliera\ngiudice Franco Lardelli Alessia Leoni Romelli\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}