{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-53_2013-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115792&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8017c9d573f828c3e752cdbf1fc82e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2013 9.2013.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:23", "Checksum": "19ceb75178ec8df21912604b1c8ac478", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2013 9.2013.53\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame\n\n\nM. Nelle osservazioni 22 giugno 2012, la Commissione tutoria ha confermato la decisione del 25 maggio 2012, ripercorrendo i fatti rilevanti. Ha nuovamente sottolineato che con scritto 28 dicembre 2011 aveva indicato ad RI 1 la necessità di inoltrare un’istanza alla Pretura, considerato il mancato perfezionamento di un contratto di mantenimento fra le parti e la mancata intesa sull’esercizio dei diritti di visita. Ha inoltre asserito che la madre di PI 1 aveva depositato un’istanza di conciliazione per la fissazione del contributo di mantenimento in data 16 aprile 2011 davanti alla Pretura, che implicava un pronunciamento sulle modalità dell’esercizio del diritto di visita da parte dello stesso giudice civile.\nN. Nel frattempo, il 28 giugno 2012, RI 1 ha interposto un’ennesima istanza alla Commissione tutoria con richiesta di pronunciarsi sulle relazioni personali. Ha allegato all’istanza il verbale del tentativo di conciliazione del 6 giugno 2012 della Pretura di __________.\nCon decisione dell’11 settembre 2012, la Commissione tutoria regionale ha stabilito un diritto di visita settimanale in forma libera tra padre e figlio, il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, alternativamente il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, con passaggio dal Punto d’Incontro di __________, la prima volta il 29 settembre 2012.\nContro detta decisione è insorta V__________ B__________ con ricorso 20 settembre 2012 chiedendone l’annullamento.\nIl ricorso è stato respinto con decisione 11 novembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele.\nO. In data 1° gennaio 2013, il ricorso 6 giugno 2012 – in materia di assistenza giudiziaria – di cui si è detto (sopra, consid. L) è stato trasmesso per competenza a questo giudice.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).\n2. La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente (art. 12 LAG). La competenza di questo giudice è pertanto data.\n3. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.\n4. L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c. CPC).\nLa possibilità di farsi assistere da un patrocinatore entra in considerazione per ogni procedura in cui il richiedente è coinvolto, se ciò è necessario per la tutela dei suoi diritti. Va in particolare considerato: (i) se gli interessi del richiedente siano toccati in modo importante (omiss…); (ii) se la causa sia attualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti; (iii) se il richiedente abbia la capacità di districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche. La giurisprudenza ha ad esempio ammesso il gratuito patrocinio trattandosi della custodia di un minore. Lo ha invece negato laddove la parte ha dimostrato di sapersi difendere da sola in una precedente procedura d’identico tenore (istanza di ricusazione).\nIl Codice aggiunge, per finire, un quarto criterio, ossia la circostanza che la controparte sia patrocinata da un avvocato, quindi una considerazione basata sul principio di uguaglianza e sulle disparità che genera il patrocinio legale di una sola parte nei confronti di quell’altra, che ne è invece privata, non per scelta, ma per impedimenti finanziari (CPC Comm, Francesco Trezzini, art. 118, pag. 474 e seg., e citazioni).\n5. Il presupposto dell’indigenza è stato comprovato dal ricorrente mediante la documentazione prodotta, segnatamente il certificato 14 febbraio 2012 dell'autorità comunale.\nLe probabilità di esito favorevole della causa – per altro non oggetto di contestazione – sono confermate dalla decisione della Commissione tutoria dell’11 settembre 2012 (consid. O) e dalla successiva decisione su ricorso del 12 novembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (consid. Q).\n6. La Commissione tutoria sostiene che nella fattispecie non vi sia necessità di ricorrere ad un legale professionista."}