{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-53_2013-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115792&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8017c9d573f828c3e752cdbf1fc82e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2013 9.2013.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:23", "Checksum": "19ceb75178ec8df21912604b1c8ac478", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2013 9.2013.53\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame\n\nassistito dalla\nsegretaria: Alessia Leoni Romelli, vicecancelliera\nsedente per statuire nella procedura di ricorso conseguente alla decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________, che oppone\n|\n|\nRI 1\n|\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nriguardo alla concessione dell'assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita con il figlio PI 1\nletti ed esaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso 6 giugno 2012 presentato da RI 1 avverso la decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________, recte, ora Autorità regionale di protezione;\n2. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria.\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto\nA. PI 1, nato il __________ 2011, è figlio di RI 1 (padre) e V__________ B__________ (madre). I due genitori non convivono. Il piccolo è stato regolarmente riconosciuto e alla madre è stata attribuita l’autorità parentale.\nB. Il 16 novembre 2011 RI 1 (padre) si è rivolto una prima volta alla Commissione tutoria, lamentando di essere stato impedito per due settimane nell’esercizio delle relazioni personali con il figlio PI 1.\nC. In data 5 dicembre 2011 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria) – per il tramite del patrocinatore di allora, avv. M__________ – per chiedere il ripristino dei diritti di visita tra padre e figlio, interrotti dal 3 novembre 2011 per volere della madre. Nel contempo egli ha pure introdotto un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 119 CPC, producendo il certificato municipale in cui veniva attestata l’indigenza dell’istante.\nD. Con scritto 28 dicembre 2011, la Commissione tutoria ha trasmesso al patrocinatore di RI 1 le osservazioni 21 dicembre 2011 di V__________ B__________, relative alla questione dei diritti di visita. In tale circostanza la Commissione tutoria ha invitato RI 1 a rivolgersi alla Pretura, a suo dire competente a motivo del mancato accordo sul contributo alimentare e sulle relazioni personali con la madre.\nE. Con decisione 1° febbraio 2012, la Commissione tutoria ha respinto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio inoltrata il 5 dicembre 2011 da RI 1, ritenendo non necessaria l’assistenza di un legale nella fattispecie.\nF. In data 10 aprile 2102, RI 1 ha inoltrato alla Commissione tutoria, per il tramite della nuova patrocinatrice, PR 1, una nuova richiesta – già in via superprovvisionale – di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio.\nG. Il 17 aprile 2012 RI 1 ha anche istato nuovamente per essere ammesso all’assistenza giudiziaria, allegando, tra gli altri documenti, un nuovo certificato municipale datato 14 febbraio 2012 da cui risulta il suo stato di indigenza. L'istanza ha evidenziato la competenza dell’autorità tutoria del domicilio del figlio ai sensi dell’art. 275 cpv. 1 CC per quanto concerne la regolamentazione delle relazioni personali ed ha rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione tutoria il 28 dicembre 2011, RI 1 era impossibilitato – in quanto non legittimato – a rivolgersi alla Pretura per tutelare le relazioni personali con il figlio. Con scritto dello stesso giorno la patrocinatrice ha pure trasmesso un complemento all’istanza del 10 aprile 2012, in cui, sottolineando il profondo stato di sconforto del padre di PI 1 – impedito ormai da cinque mesi nei contatti con il figlio – ha chiesto di voler già regolamentare le relazioni personali in via supercautelare.\nH. Con scritto 18 aprile 2012, l’avvocato di V__________ B__________ ha comunicato alla Commissione tutoria che, relativamente alla procedura in corso, la madre ed il figlio avevano già inoltrato nei confronti di RI 1 presso la Pretura di __________ un’istanza di conciliazione 16 aprile 2012 per la fissazione dei contribuiti alimentari.\nI. Con decisione 25 maggio 2012, la Commissione tutoria ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 17 aprile 2012, a motivo dell’inutilità dell’intervento di un legale nella fattispecie, trattandosi – a suo dire – di una situazione giuridica per nulla complessa. La Commissione tutoria ha pertanto ritenuto il richiedente in grado di procedere con atti propri, rilevando inoltre che dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di __________ era pendente un’istanza di conciliazione.\nL. Contro la decisione appena citata, RI 1 è insorta all’Autorità di vigilanza sulle tutele con ricorso 6 giugno 2012, sostenendo l’esistenza dei presupposti per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Innanzitutto il ricorrente, mediante la produzione del certificato municipale – in cui si attestano la mancanza di reddito e di sostanza e di un’attività lucrativa, – ribadisce la sua incapacità a far fronte ai costi della procedura. Secondariamente sostiene la fondatezza della richiesta di merito, ovvero il diritto alle relazioni personali con il figlio e quindi il fumus boni iuris. Sottolinea inoltre la necessità di rivolgersi ad un legale, soprattutto dopo le indicazioni erronee fornite dalla stessa Commissione tutoria nello scritto del 28 dicembre 2011, che dichiaravano implicitamente la propria incompetenza rinviando alla procedura davanti alla Pretura. Da ultimo formula istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria anche per la procedura di ricorso in oggetto."}