Anche su tale aspetto il reclamo va quindi respinto. 6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le spese processuali di questo giudizio sono poste a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non essendo patrocinata. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo del 20 aprile 2011 è respinto. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 50.– b) spese fr. 150.– fr. 200.– sono posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili. 3. Il reclamo del 2 luglio 2012 è respinto. 4. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 50.– b) spese fr. 150.– fr. 200.– sono posti a carico di RE 1.