Come già precisato nella decisione relativa al reclamo contro la decisione 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, questa Camera non ravvisa motivi per discostarsi dal principio sopra enunciato, secondo cui i costi per le misure di protezione del figlio vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori. Il primo reclamo va di conseguenza respinto. La mercede oggetto del secondo reclamo è relativa alle prestazioni per l’anno 2011. La curatrice ha chiesto la revoca del proprio mandato con scritto 21 maggio 2012, ciò che non influisce in alcun modo sull’operato svolto l’anno precedente.