Il reclamante sostiene che la misura a favore del figlio va considerata come riconducibile esclusivamente alla madre, in riferimento con i suoi disagi e con il rapporto, definito fusionale, instaurato con il figlio. Con tale argomento, nel primo reclamo, del 20 aprile 2011, RE 1 chiede quindi che i costi della curatrice vengano accollati esclusivamente a CO 2. Nel reclamo del 2 luglio 2012, RE 1 chiede in via principale che l’Autorità di protezione non riconosca alcuna mercede alla curatrice educativa finché non avrà presentato un rapporto che motivi la sua richiesta di disdire il mandato, mentre in via subordinata chiede che la mercede fissata in fr.