Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer, ad art. 273 CC no. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons. 8). 4. Il reclamante sostiene che la misura a favore del figlio va considerata come riconducibile esclusivamente alla madre, in riferimento con i suoi disagi e con il rapporto, definito fusionale, instaurato con il figlio.